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In Italia, il sistema educativo di istruzione e di formazione è organizzato in base ai principi della sussidiarietà e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Lo STATO ha la competenza legislativa esclusiva per quanto riguarda le 'norme generali sull'istruzione', e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e i principi fondamentali che le Regioni devono rispettare nell'esercizio delle loro competenze. Le REGIONI hanno la potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, ed esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale. Le scuole hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
La scuola è attualmente organizzata come segue:
primo ciclo di istruzione, della durata complessiva di 8 anni, articolato in:
secondo ciclo di istruzione costituito da due tipi di percorsi:
L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età , e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (DM 139/2007). Dopo aver concluso il primo ciclo di istruzione, gli ultimi due anni di obbligo (da 14 a 16 anni di età ), possono essere assolti nella scuola secondaria di secondo grado, di competenza statale (licei, istituti tecnici e istituti professionali), o nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale (L 133/2008).
Inoltre, tutti i giovani devono rispettare il DIRITTO/DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età (L 53/2003).
Infine, i giovani di 15 anni possono assolvere l'ultimo anno di obbligo di istruzione anche attraverso il CONTRATTO DI APPRENDISTATO, a condizione della necessaria intesa tra Regioni, Ministero del lavoro, Ministero dell'istruzione e parti sociali (L 183/2010).
L'obbligo di istruzione si riferisce sia all'iscrizione che alla frequenza dei livelli di istruzione compresi nell'obbligo, che può essere assolto nelle scuole statali o nelle scuole paritarie, ma anche attraverso l'istruzione familiare o nelle scuole non paritarie, nel rispetto di determinate condizioni; nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, l'obbligo (ultimi due anni) viene assolto presso le apposite agenzie formative. I genitori degli alunni, o chiunque ne faccia le veci, sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei propri figli, mentre alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo provvedono i Comuni di residenza e i dirigenti scolastici delle scuole in cui sono iscritti gli alunni.
A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciato all'allievo una dichiarazione attestante l'adempimento dell'obbligo di istruzione nonché le competenze acquisite, che costituiscono credito formativo al fine dell'eventuale conseguimento della qualifica professionale.
Dopo il superamento dell'ESAME DI STATO conclusivo dell'istruzione secondaria superiore, si accede ai corsi di istruzione terziaria: Università e AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale). Le condizioni specifiche di ammissione rientrano nelle competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e/o delle singole istituzioni del settore universitario e del settore AFAM.
La QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE o il DIPLOMA PROFESSIONALE QUADRIENNALE, ottenuti nei corsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, permettono l'accesso ai corsi di istruzione professionale cosiddetti di 'secondo livello' o post qualifica/post diploma, ai quali si può accedere anche dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore. Con lo stesso diploma si accede anche ai corsi di ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS).
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